La sicurezza in auto è indubbiamente uno degli argomenti più importanti e sulla quale tutti gli automobilisti dovrebbe avere una certa sensibilità. Non è mai scontato ricordare che il mancato rispetto delle normative in vigore non è solamente un rischio per la propria vita ma anche per quella di tutti gli altri passeggeri. La sua rilevanza è tale che lo stesso Art. 1 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 dichiara:
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
Ora più che mai, con l’arrivo delle vacanze estive, disporre di tutti i sistemi di sicurezza e assicurarsi che funzionino correttamente è fondamentale per viaggiare in tranquillità.
Tra questi, un’attenzione particolare deve essere dedicata ai seggiolini auto per i minori.
Un urto a soli 15 km/h può essere per loro fatale. E se la velocità aumentasse? A 56 km/h un bambino del peso di 15 kg produrrebbe una forza di ben 225 kg. Considerando che questa è una velocità abbastanza usuale nei tratti urbani e che il 40% degli incidenti mortali si verifica proprio in città e su percorsi inferiori ai 3 km, risulta ancora più chiaro il motivo per cui sono state introdotte numerose normative relative al trasporto dei bambini in auto.
Seggiolini auto: le normative in vigore
Le leggi relative all’omologazione dei seggiolini auto e al trasporto dei minori sono in continua evoluzione. Quelle attualmente in vigore sono:
- Art. 172 del Codice della Strada, per quanto concerne il trasporto dei minori in auto.
- UNECE R44/04, prima normativa di omologazione dei seggiolini; utilizza come criterio di classificazione il peso del bambino.
- UNECE R129, nuova normativa in vigore dal 2014 sull’omologazione dei seggiolini; coesiste con la precedente ma adotta una classificazione in base all’altezza del bambino.
- Legge 766, non ancora introdotta ufficialmente, relativa ai dispositivi anti-abbandono.
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Come trasportare un bambino in auto
L’Art. 172 del Codice della Strada obbliga all’utilizzo di sistemi di ritenuta per tutti i bambini di statura inferiore ai 150 cm, adeguati al loro peso e correttamente omologati.
È ammessa la circolazione con bambini senza che siano installati sistemi di ritenuta a bordo, solamente su autoveicoli per il trasporto pubblico o di taxi. I bambini devono occupare esclusivamente i sedili posteriori e devono essere tassativamente accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni.
Infine, è assolutamente vietato posizionare i seggiolini auto in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da airbag frontale, salvo il caso in cui questo sia stato disattivato.
I migliori seggiolini auto in base al peso
In merito all’omologazione dei seggiolini auto, la prima normativa entrata in vigore è la UNECE R44/04, con la quale è stato introdotto un criterio per la loro classificazione basato sul peso del bambino. In questo senso, sono state identificate 5 diverse categorie di seggiolini:
- Gruppo 0: per i bambini di peso inferiore a 10 kg. I sistemi di sicurezza a cui far riferimento sono le navicelle, da collocare in senso trasversale sui sedili posteriori.
- Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg. Si utilizzano in questo caso gli ovetti. Essi possono essere posizionati sul sedile anteriore purché, come previsto dall’Art. 172 del Codice della Strada, in senso contrario a quello di marcia e con airbag disattivato.
- Gruppo 1: per bambini tra 9 e 18 kg. I bambini possono viaggiare nel senso di marcia, su poltroncine indistintamente collocate sul sedile anteriore o su quello posteriore.
- Gruppo 2: per bambini tra 15 e 25 kg. Ormai più grandi d’età, i bambini possono viaggiare su semplici rialzi con schienali, che permettono loro di raggiungere un’altezza adeguata all’utilizzo delle normali cinture di sicurezza.
- Gruppo 3: per bambini tra 22 e 36 kg. Il bambino viaggia in senso di marcia, su un rialzo con o senza schienale e con cintura di sicurezza.
Come scegliere i seggiolini auto in base all’altezza
Nel 2014 è entrata in vigore la normativa europea UNECE R129. Essa utilizza l’altezza – e non più il peso del bambino – come criterio di classificazione dei seggiolini.
Attenzione: la UNECE R129 coesiste con la UNECE R44/04. Pertanto, si possono ancora utilizzare seggiolini auto conformi alla legge precedente ed è possibile decidere liberamente se adeguarsi o meno alla normativa più recente.
Fino all’estate del 2017 era in corso la cosiddetta fase ‘i-Size’, con la quale sono stati aumentati gli standard di sicurezza. In particolare:
- È stato introdotto l’obbligo di adottare sistemi di ritenuta con aggancio ISOFIX, limitatamente ai bambini con altezza inferiore ai 105 cm. In questo modo, il seggiolino risulta più saldamente ancorato al telaio dell’auto. Si precisa che, a partire dal 2006, le case auto si sono dovute adeguare alla normativa, dotando tutti i propri veicoli di sistemi ISOFIX.
- È stato previsto l’obbligo di installazione dei sistemi di ritenuta in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi di età e non più fino ai 9 kg del bambino (come stabilito dalla UNECE R44/04).
- Infine, sono stati specificati nuovi requisiti tecnici per incrementare le protezioni sui veicoli in caso di incidenti laterali.
Nella fase successiva, la normativa ha previsto, indipendentemente dal peso, l’utilizzo di un rialzo con schienale per tutti i bambini con altezza inferiore ai 125 cm purché non siano stati superati i 22 kg di peso. In questo caso, è ammessa la circolazione con seggiolini auto anche senza schienale.
Cosa prevede la legge anti-abbandono dei minori in auto
L’ultima legge introdotta è la n. 766 la cui entrata in vigore, inizialmente fissata per il 1° luglio 2019, è stata rimandata a data da definirsi (probabilmente nel mese di novembre).
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In seguito ai numerosi casi di abbandono di minori in auto, la normativa prevede l’obbligo di adottare dispositivi in grado di rilevare la presenza del bambino sul sedile. Questi sono predisposti per allertare il conducente con segnali acustici e luminosi qualora esso si allontanasse dalla vettura lasciando il minore sul seggiolino. Alcuni sono stati anche appositamente configurati per inviare un SMS a dei numeri di emergenza segnalando il problema e la posizione dell’auto, nei casi in cui la segnalazione fosse ignorata per un certo arco di tempo.
Cosa succede a chi non usa i seggiolini auto per trasportare i bambini
Avere a cuore la sicurezza di tutti i passeggeri e, in particolar modo, dei bambini che viaggiano in macchina con noi ci rende indubbiamente degli automobilisti responsabili e consapevoli.
Chiunque non rispetti quanto stabilito dall’Art. 172 del Codice della Strada, incorre in una sanzione amministrativa dell’importo che varia dagli 80 ai 323 euro. A questa, si aggiunge la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. Infine, qualora fosse stata commessa la stessa infrazione almeno 2 volte in un periodo di 2 anni, il conducente sarebbe soggetto a sospensione della patente di guida da 15 giorni fino a 2 mesi.