La responsabilità civile legata al sinistro stradale si fonda sull’obbligo di risarcire i danni causati a persone, cose e animali e non è subordinata alla responsabilità penale e amministrativa. Grava sul conducente, escluso quando quest’ultimo dimostri di essersi adoperato in ogni modo per evitare il danno, e sul proprietario del veicolo, a meno che egli dimostri di non aver dato il suo consenso alla circolazione.
Il responsabile dell’incidente può, inoltre, concordare con il danneggiato l’importo del risarcimento o presentare denuncia alla sua compagnia assicurativa. Tuttavia, anche risarcendo i danni causati, non viene esentato da una possibile responsabilità penale.
Assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)
La polizza RCA è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia assicurativa per coprire i danni involontariamente causati ad altri durante l’utilizzo dell’auto. È obbligatoria e fornisce copertura anche quando il veicolo è in sosta o senza conducente.
Questa polizza risarcisce, in sede civile, i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su aree pubbliche, causati a persone, animali e beni, entro i limiti dei massimali definiti nel contratto.Tuttavia, l’assicurazione non copre la responsabilità penale (anche se si aumenta il premio assicurativo), né le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada.
È importante notare anche che è illegale circolare su strade pubbliche con un veicolo non assicurato, infatti la polizza deve essere rinnovata annualmente.
Assicurazione di terzi trasportati
Nel caso in cui il veicolo sia adibito al trasporto di persone, l’assicurazione RCA copre i danni ai passeggeri, noti come “terzi trasportati”, escludendo il conducente.
Ai fini assicurativi sono considerati terzi trasportati il proprietario del mezzo, i familiari del conducente e i soci, se si tratta di una società, purché non siano alla guida e non si verifichino danni alle cose.
Massimali e minimi di garanzia
Il massimale dell’assicurazione RCA consiste nell’importo massimo con cui la compagnia assicuratrice risarcisce i danni in caso di sinistro stradale. Il valore minimo è, invece, deciso dalla legge e viene chiamato minimo di garanzia. I massimali, dunque, non possono ammontare a un valore al di sotto del valore minimo di legge, possono però essere aumentati, pagando un premio assicurativo più alto.
I valori minimi imposti dalla legge sono sufficienti per coprire le sanzioni, tuttavia non sempre bastano per coprire i danni derivanti dal sinistro. I danni provocati da un veicolo sprovvisto di assicurazione, i danni non inclusi nel contratto di polizza o quelli che superano i massimali, non vengono risarciti, ma gravano interamente sul conducente e/o sul proprietario.
Polizza bonus-malus
Il contratto bonus-malus consiste in una variazione annuale sul premio assicurativo in base al numero di incidenti provocati: se non si verificano incidenti nell’arco di un anno, si ottiene uno sconto sul premio; al contrario, se si è coinvolti in sinistri (con l’attribuzione di responsabilità), il premio aumenta l’anno successivo. Per fare questo sono state definite diverse classi di assegnazione che possono subire variazioni nel tempo.
Nonostante queste variazioni, la polizza bonus-malus continua a coprire i rischi derivanti da incidenti stradali, pur restando entro i limiti dei massimali previsti.
Risarcimento diretto del danno
In caso di sinistro è obbligatorio compilare il modulo di “Constatazione amichevole – Denuncia di sinistro”. Se entrambe le parti coinvolte firmano il modulo, il processo di risarcimento del danno si velocizza, poiché si presume che l’incidente sia avvenuto nelle stesse circostanze descritte nel modulo stesso. Tuttavia, se si desidera richiedere un risarcimento, è necessario sottoscrivere anche una lettera di “richiesta risarcimento”.
La richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa viene accettata solo se:
- sono coinvolti solo due veicoli nell’incidente
- i veicoli sono riconosciuti e registrati in Italia
- l’incidente ha causato danni al veicolo e lievi ferite al conducente
Diritto di rivalsa
Il diritto di rivalsa si ha quando la compagnia assicurativa richiede al proprio cliente un importo equivalente a quello pagato per risarcire i danni causati da un sinistro, di cui l’assicurato è responsabile. Questo accade in diverse circostanze
- quando si fa un uso improprio della targa di prova
- nell’eventualità di noleggio non autorizzato
- se le regole di trasporto non vengono rispettate o se le informazioni nella carta di circolazione non vengono seguite correttamente
- quando il conducente guida senza patente o con un foglio rosa senza essere accompagnato da un istruttore
Tuttavia, quando viene applicato il diritto di rivalsa, la polizza assicurativa copre il danneggiato, ma non l’assicurato responsabile del danno. Di conseguenza, la compagnia assicurativa ha il diritto di richiedere il rimborso dell’intero importo speso per coprire il danno.
Assicurazioni facoltative
Sono disponibili tre formule aggiuntive, non comprese nella polizza RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli), che comportano un aumento del premio assicurativo:
- Incendio: copre esclusivamente i danni provocati da incendi accidentali e non intenzionali.
- Furto: è necessario denunciare prontamente il furto alle autorità di polizia e ottenere un attestato di denuncia e, per ottenere il risarcimento, è richiesta una sentenza dell’Autorità giudiziaria e il relativo certificato.
- KASKO: copre una serie di danni, inclusi atti vandalici, calamità naturali, etc e comporta di solito un notevole aumento del premio. Inoltre sono disponibili anche contratti più limitati, chiamati minikasko.